Vaccino: in cosa consiste l’obbligo vaccinale per il personale sanitario? Tecnoandroid
Un medico, infermiere o farmacista contrario al vaccino andrà incontro a demansionamento, sospensione dall’ordine professionale, cessazione dello stipendio. Nel decreto legge di Mario Draghi è stato infatti introdotto l’obbligo della vaccinazione anticovid per tutte le categorie che hanno a che fare con pazienti malati e fragili. Quando si concluderà questa decisione?
Vaccino: la procedura per la vaccinazione ai sanitari e la possibile sanzione
L’obbligo per il vaccino sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021. Ci vorrà un po’ prima che tutti i sanitari si sottoporranno alla dose. Qualora vi dovesse essere un riscontro contrario alla vaccinazione, le conseguenze non saranno affatto leggere.
L’obbligo riguarda “le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”. La vaccinazione diventa un requisito “essenziale all’esercizio della propria professione”.
Una volta ricevuti i nominativi degli iscritti, le Regioni verificheranno dalla lista dei nominativi chi non si è vaccinato. A quel punto, le persone contrarie verranno contattate direttamente dalla Asl, che chiederà loro di effettuare un certificato di avvenuta vaccinazione entro cinque giorni (qualora fosse già stato fatto). Una volta scaduti i cinque giorni scatterà l’invito a vaccinarsi.
Non finisce qui, perché oltre i tempi imposti, le aziende sanitarie locali avviseranno il soggetto, il suo datore di lavoro e l’ordine professionale a cui appartiene. Scatta immediatamente la sospensione dall’ordine, ma anche l’incarico a mansioni differenti sul posto di lavoro, con eventuale riduzione dello stipendio. Qualora non sia possibile il demansionamento verso un’occupazione che non metta a rischio i pazienti arriva la sospensione dal lavoro, in questo caso, non è dovuta la retribuzione.
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