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Il dibattuto strumento dei Green Pass Covid-19 torna sotto i riflettori a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ultimo decreto legge sulle riaperture. Il DL n.65 in vigore da ieri, 18 maggio, cita in più punti i green pass (nel testo identificati come “certificazione verde”) e modifica alcuni aspetti della precedente disciplina introdotta con il Decreto Rilanci.

Da ricordare: I certificati permettono di andare incontro a minori restrizioni legate all’emergenza sanitaria, a patto di soddisfare una delle tre condizioni: essersi vaccinati, essersi sottoposti a tampone con esito negativo o essere guariti dalla malattia. I certificati possono essere rilasciati in forma cartacea e digitale e devono essere richiesti dal soggetto interessato.

GREEN PASS VALIDI PER 9 MESI DOPO IL TERMINE DEL CICLO VACCINALE

L’aspetto più rilevante riguarda la durata del green pass concesso a seguito di vaccinazione contro Covid-19. Il precedente Decreto Rilanci prevedeva una validità di 6 mesi che vengono ora portati a 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Altra precisazione riguarda il fatto che il green pass può essere rilasciato anche dopo essersi sottoposti alla prima inoculazione del vaccino. In quest’ultimo caso la validità del green pass decorre dal 15esimo giorno successivo alla vaccinazione e sino al completamento del ciclo vaccinale (se il ciclo prevede due dosi vale a dire sino alla seconda dose).


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Di admin